CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI FORNITURA DELL’ AGRICOLA SALVAN S.S.
- Ambito di applicazione delle Condizioni generali di vendita e di fornitura
(1) Le presenti Condizioni generali di vendita e di fornitura si applicano, in maniera esclusiva, a tutte le vendite e forniture di piante (di seguito ”Merce“) effettuate dalla società Agricola Salvan S.S. (di seguito la “Venditrice”), nei confronti di tutti gli Acquirenti che non siano Consumatori ai sensi del Codice del consumo (di seguito “Cliente”).
(2) La Venditrice non accetta eventuali condizioni di vendita predisposte dal Cliente contraddittorie e/o divergenti dalle presenti clausole. Tale eccezione si applica anche nei casi in cui la Venditrice, essendo a conoscenza dei termini e delle condizioni commerciali del cliente, in contrasto rispetto a quelle dallo stesso applicate, consegni Merce al Cliente, senza esprimere riserve e senza ribadire il proprio rifiuto delle stesse.
- Offerte, prezzi, ordini, condizioni di pagamento e ambito dei servizi
(3) Le offerte della Venditrice sono soggette a modificazioni.
(4) I prezzi indicati nelle offerte della Venditrice si intendono al netto “Franco Fabbrica” (Ex-Works), IVA esclusa ma inclusi i costi di imballaggio e carico.
(5) Gli ordini del cliente sono vincolanti qualora la Venditrice, entro il termine di 10 giorni, non riceva a mezzo e-mail richieste di modifica e/o annullamento della conferma d’ordine inviata al Cliente. È comunque facoltà della Venditrice sospendere e/o annullare l’ordine qualora da verifiche contabili risultino insolvenze o morosità del cliente.
(6) Il pagamento del prezzo deve essere regolarmente eseguito in conformità a quanto previsto dal d. lgs 198/2021. Nei limiti consentiti dalla legge sono accettati pagamenti in contanti. I pagamenti con assegno o cambiale si accettano soltanto salvo buon fine. In caso di consegne periodiche, quanto dovuto a titolo di corrispettivo dovrà essere versato dal Cliente, alla venditrice alla data indicata nella fattura e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella fattura. In caso di consegne non periodiche, il pagamento dovrà essere effettuato alla data indicata nella fattura e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella fattura.
(7) In caso di mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto nei termini sopra indicati, alla venditrice spettano in automatico gli interessi di mora di cui al D. Lgs. n. 231/2002, maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali in conformità al d. lgs 198/2021, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine.
(8) Saranno, altresì, addebitate al cliente le spese giudiziarie per l’eventuale recupero coattivo di quanto dovuto alla venditrice a titolo di corrispettivo della vendita dei prodotti.
(9) Nel caso in cui, dopo la conclusione del contratto, la Venditrice venga a conoscenza di circostanze rivelatrici di una potenziale incapacità del Cliente di pagare il prezzo, spetta alla Venditrice il diritto di sospendere ai sensi dell’art. 1461 c.c. la fornitura fino a quando il Cliente non abbia pagato il prezzo o fornito idonea garanzia. La Venditrice può stabilire un termine per il pagamento o per la costituzione della garanzia. Decorso inutilmente tale termine, la Venditrice ha diritto di risolvere il contratto, fatto salvo ogni altro suo diritto.
(10) Ogni servizio di consulenza prestato dalla Venditrice al Cliente, incluse particolari consulenze relative a precisi trattamenti e lavorazioni della Merce, alla conservazione e alla coltivazione o all’utilizzazione di ritardanti di crescita, fertilizzanti e pesticidi, non costituiscono oggetto del contratto di vendita. Nella misura in cui la Venditrice dia informazioni concernenti la gestione della Merce, in particolare riguardanti la conservazione, la coltivazione, il trattamento e la lavorazione, tali informazioni devono essere considerate non vincolanti e non esonerano il Cliente dall’obbligo di compiere autonomamente la conservazione, la coltivazione, il trattamento e la lavorazione della Merce. Il Cliente è obbligato a curare in autonomia la conservazione, il trattamento e la lavorazione della Merce acquistata e di assicurare autonomamente il rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili, in particolare di quelle relative all’uso di ritardanti di crescita, fertilizzanti e pesticidi.
(11) Il Cliente può reperire le informazioni direttamente alla stessa Venditrice.
III. Consegna e tempi di consegna
(1) Qualora la Merce concordata (in particolare, la varietà concordata) non fosse disponibile, la Venditrice concorderà con il cliente una varietà per la sostituzione.
(2) I tempi di consegna indicati nelle offerte della Venditrice sono soggetti a modificazione, dato che la natura biologica della Merce non ne consente un controllo totale.
(3) Nel caso in cui per cause di forza maggiore risulti temporaneamente impossibile per la Venditrice, adempiere le obbligazioni contrattuali, La Venditrice deve immediatamente comunicare l’impedimento e la sua prevedibile durata al cliente, ciascun contraente ha il diritto di risolvere il contratto. Per forza maggiore si intende ogni evento o circostanza, imprevedibile per la Venditrice al momento della conclusione del contratto, le cui conseguenze, ai fini dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, non potevano essere evitate mediante uno sforzo ragionevole della Venditrice. Tali eventi o circostanze includono, tra l’altro, guerre o condizioni assimilabili alla guerra, disordini, rivoluzioni, embargo, provvedimenti amministrativi, azioni industriali, epidemie, incendi, disastri naturali, nonché assenza di energia, acqua o materie prime.
(4) La consegna è subordinata alla puntuale, corretta e appropriata fornitura della Merce. La Venditrice informerà tempestivamente il Cliente in merito alla non disponibilità della Merce ed è tenuta a restituire controprestazioni già eseguite.
(5) In tali casi (forza maggiore e assenza di dolo o colpa del venditore), l’eventuale risarcimento e/o indennizzo che l’acquirente intenderà chiedere non potrà essere superiore all’importo della fornitura oggetto di consegna.
- Limitazioni garanzia vizi
(1) Il Cliente dichiara di manlevare e di tenere indenne il venditore da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di risarcimento danni derivanti dal deterioramento o dalla perdita dei prodotti quando tali fatti non siano imputabili al Venditore e si siano verificati successivamente all’avvenuta consegna della merce.
(2) Gli eventuali vizi o difetti accertati daranno diritto al cliente alla sostituzione della merce o, se queste non fossero disponibili, alla restituzione delle somme eventualmente già pagate per il prodotto reclamato.
(3) L’eventuale assistenza tecnica che il Venditore prestasse al cliente è da considerarsi assolutamente facoltativa e non comporta il sorgere di qualsivoglia obbligazione o responsabilità del Venditore o il riconoscimento di vizi o difetti della merce oggetto di vendita.
(4) In caso di vizi e/o difetti accertati giudizialmente, la garanzia di cui all’art. 1490 c.c. della venditrice e/o l’eventuale richiesta di risarcimento danni conseguenti non può essere superiore al valore della fattura emessa dal Venditore per i prodotti oggetto del reclamo.
(5) In ogni caso, qualsiasi reclamo non autorizza il cliente alla sospensione di alcun pagamento in corso, che sarà sempre dovuto nei termini.
(6) Ogni responsabilità del Venditore per gli eventuali vizi e difetti di qualità della Merce, nei limiti indicati nei precedenti paragrafi, è esclusa se il Cliente ha omesso di denunciare per iscritto i vizi e difetti entro otto giorni dal ricevimento della Merce o dalla scoperta degli stessi.
(7) Avverso pretese del Venditore fondate sul contratto di vendita, il Cliente è legittimato a compensare un credito o ad affermare un diritto di ritenzione, soltanto se le pretese di quest’ultimo sono accertate giudizialmente, non contestate o accettate dal Venditore.
(8) La Venditrice non è responsabile per danni che il Cliente avrebbe potuto evitare, in applicazione degli standard di diligenza richiesta con riguardo alla conservazione, alla coltivazione, al trattamento e alla lavorazione della Merce consegnata.
- Legge applicabile, foro competente
(1) Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato e delle leggi di qualsivoglia stato estero.
(2) Ogni controversia relativa alla validità ed esecuzione del contratto di vendita è sottoposta alla competenza esclusiva ed inderogabile del Giudice Italiano. È competente in via esclusiva il Foro di Fermo, con esclusione espressa di ogni ulteriore Foro concorrente o facoltativo.
(3) Il foro competente per tutte le eventuali controversie nascenti dal presente contratto è Fermo.
(4) Prevale la versione italiana delle presenti Condizioni di Vendita e di Fornitura anche nel caso in cui queste ultime venissero tradotte in un’altra lingua
- Modifiche – Applicazione legge
(1) Le eventuali modifiche del contratto devono farsi a mezzo PEC, raccomandata A/R o e-mail, a pena di nullità.
(2) Nel caso della invalidità o nullità (iniziale o sopravvenuta) di singole disposizioni delle presenti Condizioni di Vendita e di Fornitura, rimangono comunque valide e in forza tutte le altre disposizioni delle presenti Condizioni di Vendita e di Fornitura e la Venditrice e il Cliente si obbligano a sostituire la disposizione invalida con altra disposizione, valida, che assicuri il più possibile il medesimo risultato economico della disposizione invalida.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto troveranno applicazione le disposizioni del Codice civile e del Decreto Legislativo n. 198 dell’8 novembre 2021.
VII. Protezione e trattamento dei dati personali
(1) Il Cliente e la Venditrice, ai fini della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, prestano reciprocamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati, unicamente finalizzato alla gestione dei contratti per la compravendita di Merce, nel rispetto di quanto già previsto dal D. Lgs. 196/2003 ed ora normato dal nuovo Regolamento UE n. 2016/679 noto anche come GDPR, recepito dal Decreto Legislativo n. 101/2018. Sempre a tale finalità, il Cliente presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati anche a favore dei terzi eventualmente incaricati dei controlli relativi alle nuove varietà vegetali e di essere stato informato ai sensi di legge.
VIII. Comunicazioni
(1) Le comunicazioni tra le parti devono essere trasmesse:
(a) con qualsiasi modalità purché l’altra parte abbia riconosciuto la ricezione della comunicazione per iscritto (o per e-mail); oppure;
(b) con modalità di trasmissione che diano prova della consegna della comunicazione al destinatario. Tali ultime modalità comprendono la posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del destinatario risultante dal Reg. Imprese o dall’INIPec (www.inipec.gov.it).
(2) Le comunicazioni possono essere inviate, per conto della parte, anche dall’indirizzo PEC appartenente ad un terzo, tuttavia, con l’invio di comunicazioni dall’indirizzo PEC di un terzo la parte accetta automaticamente anche di ricevere comunicazioni al medesimo indirizzo PEC. Nei casi in cui le comunicazioni non siano contenute nel corpo di una PEC bensì in un allegato alla PEC, l’allegato non necessita della firma digitale o altra autenticazione della propria provenienza.
Ripatransone, 14/02/2023